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COMUNE DI CASSOLA PROVINCIA DI VICENZA C C A A P P I I T T O O L L A A T T O O T T E E C C N N I I C C O O Servizio Manutenzioni Quadriennio 2019 2020 2021 -2022 2023 S S e e r r v v i i z z i i o o d d i i m m a a n n u u t t e e n n z z i i o o n n e e D D i i s s p p o o s s i i t t i i v v i i A A n n t t i i n n c c e e n n d d i i o o

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C O M U N E D I C A S S O L A PROVINCIA DI VICENZA

CCAAPPIITTOOLLAATTOO TTEECCNNIICCOO

Servizio Manutenzioni

Quadriennio 2019 – 2020 – 2021 -2022 – 2023

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DDiissppoossiittiivvii AAnnttiinncceennddiioo

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Sommario

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO ..................................................................................................... 3

Art. 2 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................... 3

Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DEL SERVIZIO ..................................................... 3

Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO ..................................................................................................... 4

Art. 4.1 Attrezzature antincendio .................................................................................................... 4

Art. 4.2 Idranti antincendio .............................................................................................................. 4

Art. 4.3 Estintori ............................................................................................................................... 5

Art. 5 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ................................. 5

Art. 6 PREZZI .................................................................................................................................... 5

Art. 7 MODALITA’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................... 5

Art. 7.1 Attività ordinarie ........................................................................................................... 5

Art. 7.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata ............................................. 5

Art. 7.1.2 Tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio ................................................. 9

Art. 7.2 Attività straordinarie..................................................................................................... 9

Art. 7.2.1 Revisione .................................................................................................................... 9

Art. 7.2.2 Collaudo ................................................................................................................... 11

Art. 8 ELENCO DISPOSITIVI ANTINCENDIO E LORO DISLOCAZIONE ............................................ 12

Art. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA .................................................................................... 13

Art. 9.1 Manutenzione straordinaria estintori ........................................................................ 13

Art. 9.2 Manutenzione straordinaria dispositivi ..................................................................... 13

Art. 10 REVISIONE DEI PREZZI .................................................................................................... 13

Art. 11 PENALITA’ E CONTROVERSIE .......................................................................................... 13

Art. 12 MODALITA' Dl FATTURAZIONE E PAGAMENTO ............................................................. 14

Art. 13 OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI .......................................... 15

Art. 14 SUBAPPALTO ................................................................................................................... 15

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO ............................................................................................ 16

Art. 16 VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI ........................... 16

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA .................................................................................................... 17

Art. 18 ASSICURAZIONE .............................................................................................................. 18

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...................................................................................... 18

Art. 20 SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE ............................................................................. 18

Art. 21 RISCHI D’INTERFERENZA ................................................................................................. 19

Art. 22 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ......................................................................... 19

Art. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ................................................................................... 20

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Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto il “Servizio di manutenzione dei Dispositivi Antincendio” installati presso gli edifici del Comune di Cassola.

Il servizio prevede la verifica periodica e manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio quali estintori, idranti, naspi, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico e la successiva redazione e aggiornamento dei registri di manutenzione.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti in modo che i dispositivi siano sempre perfettamente funzionanti e rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea.

Art. 2 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell’erogazione dei servizi il Fornitore deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell’Amministrazione Comunale. L’esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura dei locali di proprietà del Comune di Cassola.

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio e disagio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell’Amministrazione comunale.

Sarà obbligo dell’Appaltatore nominare quale Direttore tecnico di cantiere una persona di propria fiducia ed in possesso delle necessarie capacità tecniche, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente all’Amministrazione e farà da referente con la Ditta per ogni aspetto riguardante il servizio.

Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DEL SERVIZIO

L’importo delle prestazioni complessive dell’appalto viene stabilito in 37.376,00 euro (€ 29.616,00 per il servizio di manutenzione ordinaria, € 7.525,00 per manutenzione straordinaria e € 235,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né di spese per sopralluoghi o prese visioni richieste dall’Amministrazione per organizzare il lavoro o per redigere meglio l’offerta.

L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel triennio precedente, è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo, non costituirà motivo per l’impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali.

L’appalto ha durata di 4 anni (quadriennale) dalla data di affidamento del servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni, indicativamente da Maggio 2019 ad Aprile 2023.

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Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO

Art. 4.1 Attrezzature antincendio

L’appaltatore dovrà rispettare la vigente normativa di riferimento che riportiamo brevemente di seguito.

DLgs 81 dell'aprile 2008, all'Art. 64 specifica gli obblighi del datore di lavoro al punto e) che gli impianti ed i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento D.P.R. n.° 37 del Gennaio 1998, (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi) prevede che i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura del responsabile ai fini dei controlli di competenza del comando dei Vigili del fuoco;

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98 che all’allegato VI- 6.3 6.4, a proposito delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio, specifica che l’attività di controllo periodica e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato;

del D.P.R. del 3 novembre 2004, prevede che le disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accettabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

Manutenzione: operazione ad intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.

Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Art. 4.2 Idranti antincendio

Gli interventi di ispezione periodica, prova di funzionamento e verifica di conformità degli idranti antincendio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare alle norme UNI 804, UNI 9487; UNI 9490; UNI 10779 art. 9.2; UNI EN 671/2, al D.Lgs 626/94, art. 32 lettera d), al D.M. 10/03/98 art. 4 “controllo e manutenzione Antincendio”.

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Art. 4.3 Estintori

Gli interventi di controllo, revisione e verifica di conformità degli estintori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolari alla norma UNI 9994, al DPR 457 del 27/04/55, al D.Lgs 626/94, art. 32 lettera d), ed alle successive modificazioni.

Art. 5 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’appalto viene affidato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Non saranno ammesse offerte in aumento. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. L’offerta redatta in lingua italiana dovrà contenere in cifre e in lettere, i prezzi indicati nella scheda di offerta (in caso di discordanza sarà tenuto valido il ribasso indicato in lettere).

Art. 6 PREZZI

I prezzi risultanti, dovranno intendersi remunerativi, fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto e comprensivi di ogni onere (mezzi, ogni attrezzatura necessaria e materiale d’uso, spese generali, tracciamenti, misurazioni, oneri di sicurezza ecc.). Per gli articoli non previsti nella lista delle categorie, la ditta dovrà preventivamente concordare con l’Ufficio Manutenzioni il prezzo e/o sconto da applicare. La Ditta si impegna ad adoperare materiali di qualità e a garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed entro i termini concordati al momento della richiesta.

Art. 7 MODALITA’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere espletato secondo la normativa vigente ed in particolare come sotto specificato.

Art. 7.1 Attività ordinarie

Le attività ordinarie sono le seguenti: 1. attività di manutenzione preventiva e programmata; 2. tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio.

Art. 7.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata

Le attività di manutenzione preventiva e programmata dei dispositivi antincendio sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività che devono essere effettuate vengono riportate qui di seguito:

Idranti:

Ispezione periodica semestrale: - Esame generale impianto per verificare lo stato di conservazione delle condotte e organi di

comando e controllo;

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- Rilevazione della pressione statica e prova di funzionamento di eventuali allarmi ad essa subordinati;

- Controllo delle valvole di intercettazione con indicazione e blocco nella posizione di apertura;

- Verifica delle segnalazioni dei corredi e dei dispositivi; - Controllo delle scorte e dei corredi; - Controllo dei requisiti delle manichette idranti UNI 45 e UNI 70 ai sensi della norma UNI

3487; - Controllo dei requisiti dei raccordi ai sensi della normativa UNI 804; - Controllo dei requisiti delle legature ai sensi della normativa UNI 7422; - Controllo delle scadenze dei collaudi ai sensi della normativa UNI 9487; - Verifica del corretto posizionamento delle tubazioni flessibili e delle lance nelle cassette; - Applicazione del cartellino segnaletico comprovante l’avvenuto controllo indicando gli

estremi delle scadenze e dei collaudi convalidato con la firma del tecnico incaricato.

Controllo e verifica annuale:

Il controllo e la manutenzione devono essere eseguiti da persona competente. La tubazione deve essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete; i seguenti punti devono essere controllati:

a) L’attrezzatura deve essere accessibile senza ostacoli e non danneggiata; i componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite;

b) Le istruzioni d’uso devono essere chiare e leggibili;

c) La localizzazione sia chiaramente segnalata;

d) I ganci per il fissaggio a parete siano adatti allo scopo, fissi e saldi;

e) Il getto d’acqua sia costante e sufficiente (è consigliato l’uso di indicatori di flusso e manometri);

f) L’indicatore di pressione (se presente) sia operativo ed indichi un valore di pressione compreso nella sua scala,

g) La tubazione deve essere controllata in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali perdite, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio senza presentare perdite o trafilamenti;

h) Il sistema di fissaggio della tubazione deve essere di tipo adeguato ed assicurare la tenuta;

i) Le bobine ruotino agevolmente in entrambe le direzioni;

j) Per i naspi orientabili, verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°:

k) Sui naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile manovrabilità;

l) Sui naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola d’intercettazione di servizio;

m) Verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segni di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;

n) Se collocati in una cassetta, verificare eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della cassetta si aprano agevolmente;

o) Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;

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p) Verificare il funzionamento della eventuale guida di scorrimento della tubazione ed assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente;

q) Lasciare il naspo antincendio e l’idrante a muro pronti per uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione è necessario collocare sull’apparecchiatura un’etichetta “FUORI SERVIZIO” e la persona competente deve informare l’utilizzatore.

Estintori:

Controllo da effettuare con cadenza semestrale:

L’estintore sia presente e segnalato mediante apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 528 – 8 giu. 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura “estintore e/o estintore N. …”;

L’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso sia libero da ostacoli;

L’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;

L’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;

L’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;

L’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;

Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.

Porte tagliafuoco

Le operazioni da eseguire per le porte tagliafuoco in fase di manutenzione sono indicate dai produttori, generalmente sono:

Controllo, lubrificazione e regolazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.;

controllo e regolazione registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei;

controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione d’eventuali guarnizioni usurate;

controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico;

controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria;

controllo funzionalità elettromagneti.

Le funzioni meccaniche e di sicurezza delle porte non possono in nessun modo essere alterate, ciò ne comporterebbe la perdita della regolare omologazione e si renderebbe necessario la sostituzione completa della porta.

In occasione del primo giro del controllo periodico in funzione dello stato delle porte esistenti dovrà essere redatto un resoconto dello stato di fatto completo di stima e di proposta di programma della manutenzione straordinaria necessaria per ripristinare la completa funzionalità della porta antincendio.

L’affidataria dovrà porre sulla porta apposita etichetta autoadesiva realizzata in materiale resistente alla normale pulizia eseguita con detergenti ordinari che permettano

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l’identificazione univoca della porta e certificarne l’avvenuto controllo periodico e che riportino i dati della società che effettua la verifica con tutti i dati richiesti dal DM 10-3-98 e DPR 37 del 12.1.98. Di seguito riportiamo l’elenco riepilogativo esemplificativo e non esaustivo delle attività con la periodicità di intervento che devono essere effettuate:

Impianti fissi idrici antincendio

Componente Intervento Periodicità

Idrante Manutenzione 6 mesi

Prova pressione idrante 12 mesi

Idranti, naspi e rete idrica Verifica 6 mesi

Manichette – Rete idrica antincendio

Verifica 6 mesi

Manutenzione 12 mesi

Prova pressione tenuta Entro 5 anni dalla messa in servizio

Manichette e cassette porta manichette – impianto idrico antincendio

Verifica 6 mesi

Manutenzione 12 mesi

Estintori portatili

Componente Intervento Periodicità

Estintore portatile a polvere a pressione permanente

Verifica 6 mesi

Ricarica 36 mesi

Estintore a polvere pressurizzato con bombola di gas ausiliario

Verifica 6 mesi

Ricarica 36 mesi

Estintore portatile ad acqua o a schiuma pressurizzato con bombola di gas ausiliario

Verifica 6 mesi

Ricarica 18 mesi

Estintore portatile ad acqua o a schiuma a pressione permanente

Verifica 6 mesi

Ricarica 18 mesi

Estintore portatile ad acqua o a schiuma a reazione chimica

Verifica 6 mesi

Ricarica 18 mesi

Estintore portatile ad anidride carbonica Verifica 6 mesi

Ricarica 6 anni

Estintore portatile ad idrocarburi alogenati Verifica 6 mesi

Ricarica 6 anni

Porte tagliafuoco

Componente Intervento Periodicità

Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori

Verifica 1 mese

Manutenzione 6 mesi

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Art. 7.1.2 Tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio

Alla Ditta appaltatrice è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 la compilazione del Registro Antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.F.. L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all’effettuazione dell’attività. Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel Registro Antincendio:

Identificativo impianto: - Matricola: va indicato il numero di matricola dell’attrezzatura/impianto; - Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell’attrezzatura/impianto.

Dati di manutenzione: - Data manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa); - Tipo di manutenzione: va indicata una delle seguenti voci (Manutenzione – Verifica

– Sorveglianza ricarica); - Manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite.

Documentazione consegnata: - Codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato; - Descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene

rilasciato; - Data del documento: va indicata la data di emissione del documento che viene

rilasciato (gg/mm/aaaa).

Art. 7.2 Attività straordinarie

Le attività straordinarie sono costituite dalla revisione e dal collaudo dei dispositivi.

Art. 7.2.1 Revisione

La revisione consiste nel verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore ed è da eseguire secondo il seguente prospetto:

ESTINGUENTE TIPO ESTINTORE REVISIONE

(MESI)

COLLAUDO (MESI)

CE No CE

Polvere Tutti 36 144 72

CO2 Tutti 60 120 120

A base d’acqua

Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato

24 72 72

Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia

48 96 72

Serbatoio in acciaio inox o lega in alluminio

48 144 72

Idrocarburi alogenati Tutti 72 144 72

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Le attività previste per la revisione sono:

verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi;

esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;

esame e controllo funzionale di tutte le parti;

controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

controllo dell’assale delle ruote, quando esistenti;

eventuale ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;

taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;

sostituzione dell’agente estinguente;

sostituzione delle guarnizioni;

montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Sostituzioni:

Ricambi: devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore;

Sostituzione e ricarica dell’agente estinguente: L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantito all’utilizzatore a cura del manutentore. La sua sostituzione va effettuata con intervallo di tempo non maggiore di quello massimo di efficienza dichiarato da produttore e, in ogni caso, non maggiore degli intervalli indicati nel prospetto della revisione. Gli estintori devono essere comunque ricaricati quando siano stati parzialmente o totalmente scaricati e in occasione delle verifiche periodiche e/o straordinarie di solidità e integrità del corpo estintore.

Manutentore: Il servizio di controllo, revisione e verifica di conformità deve essere svolto da personale specializzato e riconosciuto.

Disposizioni generali:

L’estintore può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione con latro di prestazioni non inferiori;

Le iscrizioni devono essere sostituite con originali qualora siano, anche in parte, non leggibili o sia necessaria la verniciatura del corpo estintore. Eventuali anomalie o difformità devono essere segnalate all’utilizzatore;

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in deroga ai tempi di cui al prospetto relativo alla revisione.

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Art. 7.2.2 Collaudo

Il collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell’involucro tramite prova idraulica. La periodicità dei collaudi per ogni estintore (polvere, CO2, schiuma) dovranno rispettare le frequenze stabilite dalla legislazione vigente in materia (Norme UNI 9994 punto 4.7).

Il collaudo avviene tramite l’effettuazione dei seguenti test di verifica:

Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 3,5 MPa per tutti i tipi di estintori ad eccezione di quelli ad anidride carbonica.

Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 25 MPa per gli estintori e per le bombole di gas ausiliario ad anidride carbonica.

A conclusione dei test il personale addetto della ditta appaltatrice deve verificare che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

L’esito della verifica positivo o negativo che esso sia dovrà essere documentato con apposito report e segnalato sull’estintore con l’apposizione di targhetta sulla quale sono chiaramente indicate in modo ben leggibile, indelebile e duraturo la data del collaudo e la pressione di prova. I ricambi per la manutenzione devono far conservare la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti dall’appaltatore.

L’estintore può essere rimosso per la manutenzione solo previa sostituzione con un altro di prestazioni non inferiori.

La periodicità del collaudo è:

- Estintori a polvere: 12 anni

- Estintori a CO2: 10 anni

- Estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio: 6 anni

- Estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio: 12 anni

RIEPILOGANDO:

SCHEMA RIEPILOGATIVO SULLA FREQUENZA DELLE MANUTENZIONI AGLI ESTINTORI

Tipologia estintore Controllo/verifica Revisione Collaudo

Polvere 6 mesi 36 mesi 12 anni

CO2 6 mesi 60 mesi 10 anni

Idrico/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio

6 mesi 24 mesi 6 anni

Idrico/schiuma con serbatoio in alluminio

6 mesi 48 mesi 12 anni

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Art. 8 ELENCO DISPOSITIVI ANTINCENDIO E LORO DISLOCAZIONE

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato tecnico dovranno essere eseguiti presso i seguenti edifici (elenco indicativo e non esaustivo):

N. Edificio Indirizzo

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ni

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ico

1 Archivio via Martiri del Grappa 3 3

2 Cimitero Cassola via Marini 1

3 Ecocentro Cassola Via S. G. Bosco 1 1

4 Magazzino Comunale Via S. G. Bosco 3

5 Municipio Piazza A. Moro 9 3 2

6 Palestra Cassola Piazza A. Moro 9 5 1 10

7 Ex Scuola Media Piazza A. Moro 9 6 5 5

8 Scuola Primaria Cassola via Marini 17 1 7 1 7 3 7

9 Stadio Cassola Via S. G. Bosco 6

10 Auditorium Vivaldi Via M. Oro 14 1 4 1 6 1 16

11 Biblioteca San Giuseppe Piazza Europa 9 6 2

12 Caserma - Protezione Civile via Cà Baroncello 5 1

13 Caserma - Polizia Locale via Cà Baroncello 4 1

14 Centro Anziani San Giuseppe via Sanzio 8 1 1 5 3 5 14

15 Centro Infanzia San Giuseppe viale San Giuseppe 5 3 3

16 Scuola infanzia San Giuseppe via Mantegna 11 1 8 1 6

17 Scuola Primaria San Giuseppe viale San Giuseppe 36 1 13 1 16 2 1 12

18 Palestra San Giuseppe via Sanzio 14 4 1 14

19 Scuola Secondaria Marconi via M. Pertica 18 1 6 1 15

20 Centro Infanzia San Giuseppe via M. Pertica 2 1 1 2

21 Ecocentro San Giuseppe via Brigata Cadore 2

22 Stadio San Gius. + Biglietteria via Brigata Cadore 7 14

23 Cimitero San Zeno via Concato 2

24 Scuola Primaria San Zeno Piazza San Zeno 7 1 3 1

25 Palestra San Zeno Piazza San Zeno 11 4 2 19

26 Uffici + CED San Zeno Piazza San Zeno 4 1 1

27 Unione Consumatori San Zeno Piazza San Zeno 3

28 Centrali Termiche Varie 15

TOTALE 235 10 23 46 4 57 11 2 142

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L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza dei dispositivi e le relative dislocazioni.

Art. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 9.1 Manutenzione straordinaria estintori

L’Appaltatore è incaricato anche dell’esecuzione della manutenzione straordinaria degli estintori di cui all’art. 7.2 del presente capitolato che comprende tutte le attività riportate nell’articolo precedentemente citato quindi comprese la revisione e/o la sostituzione.

La convenienza di eseguire il collaudo o procedere con la sostituzione dell’estintore, verrà valutata di concerto con l’Ufficio Manutenzioni.

Art. 9.2 Manutenzione straordinaria dispositivi

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, che non riguarda gli estintori (di cui all’art. 9.1), che si rendesse necessaria nel corso del presente appalto.

L’appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile volontà di affidare agli stessi patti e condizioni del presente capitolato ulteriori interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di “somma urgenza”, lavori di manutenzione straordinaria, ecc.) che si rendessero necessari; affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento originario.

Art. 10 REVISIONE DEI PREZZI

I singoli prezzi offerti dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura non ammettendo revisioni di prezzi anche se determinata da consistenti aumenti delle materie prime o qualsiasi altra causa.

Art. 11 PENALITA’ E CONTROVERSIE

In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. Esso è tenuto a dare il servizio nei termini e secondo le modalità indicate nel programma di servizio sopra riportate in aderenza alla normativa vigente.

Per ogni difformità o violazione di direttive impartite dall’ufficio tecnico attraverso il Responsabile del Procedimento, al fine di garantire la migliore esecuzione del servizio, verranno applicate le seguenti penali:

Per mancato rispetto delle tempistiche delle verifiche periodiche degli estintori, idranti, porte REI e dei maniglioni antipanico:

• Euro 15,00= (quindici/00) ogni giorno di ritardo per il primo mese; • Euro 100,00= (cento/00) ogni giorno di ritardo dopo il primo mese fino al ripristino del

servizio;

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Per mancata registrazione dei dati sui cartellini dei singoli estintori, idranti, porte REI e dei maniglioni antipanico:

• Euro 15,00= (quindici/00) ogni giorno di ritardo per il primo mese; • Euro 30,00= (trenta/00) ogni giorno di ritardo dopo il primo mese fino al ripristino del

servizio;

Per mancata compilazione del Registro Antincendio per le verifiche periodiche dei singoli estintori, idranti, porte REI e dei maniglioni antipanico:

• Euro 15,00= (quindici/00) ogni giorno di ritardo per il primo mese; • Euro 100,00= (cento/00) ogni giorno di ritardo dopo il primo mese fino al ripristino del

servizio;

Per mancata segnalazione di anomalie, problemi riscontrati durante l’esecuzione delle verifiche periodiche dei singoli estintori, idranti, porte REI e dei maniglioni antipanico:

• Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) per ogni mancanza riscontrata.

L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà, in base alla gravità dell’inadempienza riscontrata, di decidere se applicare la penale, riscuotere le garanzie oppure procedere con la risoluzione del contratto per colpa della Ditta Appaltatrice.

L’ammontare delle penali sarà dedotto dai pagamenti dei corrispettivi dovuti all’appaltatore, applicando la ritenuta direttamente sulla fattura relativa alle prestazioni rese immediatamente successiva all’inadempienza e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

L’applicazione delle penali è subordinata alla preventiva contestazione scritta delle inadempienze all’Appaltatore, con diffida a porvi rimedio entro un termine stabilito.

Le infrazioni riscontrate saranno comunicate per iscritto, a mezzo fax o pec, all’Appaltatore che potrà, entro il termine di 48 ore, presentare per iscritto le sue motivate controdeduzioni.

In caso di recidiva, l’ammontare delle penali potrà essere raddoppiato, salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo dell’ammontare delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale riferito ad un anno, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 108 del D. Lgs. 50/2016).

Alla risoluzione anticipata del contratto, consegue l’incameramento della cauzione, l’addebito di tutte le spese connesse e conseguenti, nonché dei maggiori costi conseguentemente sostenuti dal Comune.

Tutte le controversie per l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile e come previsto nel vigente regolamento del Comune di Cassola.

Art. 12 MODALITA' Dl FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei servizio avverrà a seguito di contabilità realizzata dopo ogni verifica e quindi, con cadenza semestrale, e su presentazione di regolari fatture elettroniche. Per quanto

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riguarda la manutenzione straordinaria, verrà concordata e contabilizzata a seguito dell’effettiva esecuzione in contraddittorio con il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni. Il codice univoco dell’ufficio per la fatturazione elettronica è 0UC3NH (primo carattere è uno zero). La fattura verrà liquidata entro 30 giorni dall’accettazione sulla piattaforma elettronica, previo visto di regolarità da parte del responsabile del settore competente e della dichiarazione del conto c/c dedicato ad appalti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217.

Nelle fatture dovranno essere elencate e suddivise per ogni singolo stabile, le attività eseguite con i relativi importi; nei calcoli riportati dovrà risultare chiara l’applicazione dei prezzi indicati nell’offerta economica.

Art. 13 OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

Si intendono incluse nei prezzi e quindi a carico della Ditta appaltatrice ogni altra spesa e/od onere, comprese le assicurazioni contro rischi civili per danni a terzi e l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone nell’espletamento del servizio appaltato, prestazione e fornitura richieste a “regola d’arte” per assolvere il servizio appaltato, anche se non esplicitamente menzionate nel presente capitolato.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni che potessero verificarsi nell’esecuzione delle opere previste dal servizio o, comunque provocati dall’Impresa, indipendentemente dalla natura delle cause di tali incidenti.

Art. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto di contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati qui di seguito.

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale di qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal presente Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

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L’appaltatore si impegna a depositare presso l’Amministrazione comunale almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- L’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- Dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla RdO, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

- La dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a quest’ultimo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

- La dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore;

- Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione comunale, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto né tutto né in parte, a pena di nullità.

In tali casi, come per altre eventuali inadempienze della ditta aggiudicataria, l'Ente avrà diritto, senza alcuna particolare formalità o denunzia, con semplice notifica amministrativa di rivalersi incamerando la cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni e delle spese del nuovo appalto.

Art. 16 VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera d) n.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia degli appalti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi, la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, qualora non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Decorso il suddetto termine senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

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Eventuali cessioni di credito potranno essere effettuate, così come stabilito dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, solo a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.

Ai fini dell’opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa Stazione Appaltante.

La cessione di credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi all’Appaltatore cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di cessione.

In ogni caso, la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. comma2, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione come specificato all’art. 18 del presente Capitolato. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 18 ASSICURAZIONE

Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 nr. 38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina (a) e (b), dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

I massimali di risarcimento dovranno essere adeguati all’effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

Ambito RCT = € 1.000.000,00 per sinistro;

Ambito RCO = € 500.000,00 per sinistro.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C.;

per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nelle esecuzioni degli obblighi e condizioni contrattuali;

in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dall'ente;

nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;

continua violazione dei tempi di lavoro stabiliti, notificata regolarmente e non rimossa.

dopo tre contestazioni di accertate inadempienze agli obblighi di capitolato, notificate alla ditta e non giustificate dalla stessa, a giudizio di questa Amministrazione.

Art. 20 SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore:

− le spese relative all'appalto ed alla stipulazione del contratto; − quelle per le copie dei documenti; − tutte le spese per le eventuali tasse, imposte, licenze e concessioni comprese quelle di

bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso;

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− i diritti di segreteria; − le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali,

regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto;

− i costi di smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto;

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.C.M. n. 187/1991.

L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 21 RISCHI D’INTERFERENZA

In sede di stipulazione del contratto verrà sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) predisposto dall’Amministrazione.

L’Affidatario è tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria all’elaborazione, da parte del committente, del documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I. riferiti all’oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ad osservare tassativamente quanto in esso contenuto.

Il costo delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs 81/2008, non è soggetto a ribasso.

Art. 22 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore, nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., del D.L. 12/11/2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, “A.N.A.C.”) n. 4 del 07/07/2011.

L’Appaltatore si obbliga a mente dell’art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge succitata.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto bancario o Postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dell’Appaltatore.

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Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

Le parti presentano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

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LA DITTA OFFERENTE (Timbro e firma) Il Responsabile Area Manutenzioni

e Protezione Civile geom. Federico Zarpellon